Dopo una attesa di quasi 9 mesi (ricorda qualcosa?) il Ministero della Salute emana le nuove Linee Guida. I commenti oscillano tra entusiasmi affrettati e condanne pregiudiziali. Cosa cambia davvero con il nuovo testo?
In sintesi si potrebbe dire che si apre uno angusto spiraglio (peraltro controverso) ma che permangono i principali problemi sollevati dalla Legge 40 (permanenza inevitabile, anche considerando che la Legge non potrebbe essere modificata da un testo meramente applicativo quali le Linee Guida).
Nel sito del Ministero sono elencate le principali novità:
1. la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA. In questi casi c’è infatti un elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a queste coppie;
2. l’indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore;
3. l’eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio dell’ottobre 2007. Questa sentenza come è noto ha infatti annullato le linee guida precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40.
(Il corsivo è mio; qui i testi del 2004 e del 2008 a confronto).
Si ribadisce quanto affermato dalla sentenza del Tar del Lazio nel passato gennaio: è possibile effettuare la diagnosi genetica di preimpianto. Non comparendo un divieto esplicito nella Legge 40, ma solo nella precedente versione delle Linee Guida, è lecito richiedere l’esame che permette di riscontrare patologie genetiche nell’embrione prima dell’impianto. Ma rimane in piedi il requisito necessario per l’accesso alle tecniche: la certificazione di infertilità o sterilità che, come stabilito dal nuovo testo, subisce un lieve ampliamento includendo le persone colpite da malattie virali.
Cade infatti l’impossibilità di accedere alle tecniche per tutte le persone con malattie virali: ed è senza dubbio una buona notizia, anche se potrebbe essere discutibile la motivazione.
Nel testo delle nuove Linee Guida infatti si legge: “essendo l’uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV – l’elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l’adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004” (p. 7).
Continua a leggere ‘Le nuove Linee Guida sulla Legge 40′

Commenti Recenti